La tradizione e le usanze, o per meglio dire le aspettative dei genitori (in primis !!), vogliono che il matrimonio sia celebrato in chiesa.

Per matrimonio religioso si intende l’unione tra due coniugi davanti al parroco, al quale lo Stato riconosce effetti civili (questo grazie a un patto stipulato fra Stato Italiano e Santa Sede). Chi decide di sposarsi in Chiesa lo fa seguendo il proprio credo e perché vuole che il matrimonio sia battezzato da Dio. 

Per sposarsi in chiesa, i futuri sposi devono avere la maggiore età. Peraltro, in presenza di gravi motivi e con autorizzazione del Tribunale per i minorenni, la legge riconosce la stessa possibilità anche a coloro che hanno 16 anni. 

A quello religioso si contrappone il matrimonio civile: la coppia degli sposi in questo caso, per diversi motivi, opta di sposarsi con il rito civile, cerimonia che non obbligatoriamente si svolge in Comune (in contrapposizione a quanto prevede dall’articolo 106 del codice civile).

Sicuramente in base alle proprie disponibilità, sono sempre più le coppie che prediligono questa opportunità per il giorno del sì e sempre più numerose sono le location che ottengono dai comuni di appartenenza il permesso di celebrare cerimonie civili. Inoltre non tutti sanno che non obbligatoriamente deve essere il sindaco (o un suo rappresentante) a celebrare il rito. Infatti, purché sussistano i requisiti predetti, il matrimonio con rito civile può essere celebrato anche da un qualunque cittadino italiano: questo significa che anche il vostro migliore amico o amica potranno celebrare il vostro matrimonio, ovviamente rivestendo il ruolo con serietà e, al momento giusto, leggendo integralmente tutti gli articoli di legge previsti. L’amico risulterà sicuramente grato e professionale nell’abito elegante da cerimonia che indosserà per l’occasione.

Ma sostanzialmente quale è la differenza fra il matrimonio religioso e il matrimonio civile ? Il matrimonio civile è un contratto di volontà fra le parti e, in contrapposizione al matrimonio religioso, è assoggettato esclusivamente alle regole previste dal codice civile. E’ altresì l’unica forma di matrimonio riconosciuta dallo Stato. In base a ciò, ne consegue che il matrimonio religioso implica anche quello civile ma non viceversa. La cerimonia civile si svolge solitamente in comune.

Il rito religioso di per sè non ha rilevanza giuridica e come visto sopra non è riconosciuto dallo Stato. Per tale motivo si parla di matrimonio Concordatario, cioè un matrimonio che si celebra innanzi ad un ministro del culto Cattolico; il matrimonio concordatario è nato da un accordo tra Stato e Santa Sede del 1929. E’ per questo motivo che durante il matrimonio concordatario il sacerdote alla fine del rito nuziale dovrà leggere ai futuri sposi gli articoli del codice civile (143, 144 e 174) che trattano dei diritti e degli obblighi dei coniugi e rende il matrimonio valido anche agli effetti civili.

La promessa di matrimonio (almeno sei mesi prima della data del matrimonio) si fa in Comune e corrisponde al momento in cui i due sposi esprimono ufficialmente la volontà di sposarsi. È la fase dell’iter chiamata anche “Consenso”, attraverso cui il futuro sposo e la futura sposa confermano l’intenzione di convolare a nozze.

Prima di poter procedere a sposarsi in chiesa è necessario preparare dei documenti per il matrimonio: certificato di battesimo, certificato di cresima, certificato di stato libero ecclesiastico (in alternativa, basta un giuramento davanti al parroco), attestato di partecipazione al corso prematrimoniale, nullaosta nel caso si vogliano celebrare le nozze in un comune diverso da quello di residenza. >> CHECKIST

Una volta consegnata tutta la documentazione necessaria, l’ufficio di stato civile può procedere con le pubblicazioni. Le pubblicazioni rimarranno poi affisse nei locali del Comune per otto giorni. Trascorso questo breve lasso di tempo, è necessario attendere altri quattro giorni per dare modo a chi è a conoscenza di motivi ostativi al matrimonio di presentare opposizione. Dopo tredici giorni, quindi, finalmente puoi ottenere il certificato di avvenute pubblicazioni e, quindi, il nullaosta al matrimonio e il quale deve dunque essere celebrato entro un limite massimo di 180 giorni, pena la perdita di validità.

Successivamente, verranno redatti due documenti originali dell’atto del matrimonio, il quale dovrà essere poi trascritto nei registri dello stato civile, per renderlo noto.

Entro cinque giorni dalla celebrazione del matrimonio, il documento viene trasmesso dalla parrocchia all’ufficiale dello Stato civile del Comune dello stesso luogo per essere poi trascritto negli atti di matrimoni per ottenere ufficialità a tutti gli effetti.

Il matrimonio religioso assume anche valore civile se al termine della cerimonia religiosa il sacerdote officiante dà lettura di alcuni articoli del codice civile concernenti diritti e doveri dei coniugi, quindi l’atto di matrimonio viene trascritto nei Registri dello stato civile.

Poiché lo Stato riconosce unicamente il matrimonio civile una coppia deve necessariamente sposarsi prima in comune e poi eventualmente perfezionare con la cerimonia religiosa, ma non può essere fatto il contrario !

Dal punto di vista giuridico non vi è alcuna differenza tra matrimonio civile e religioso.

Il matrimonio religioso è il rito celebrato in chiesa dopo che gli sposi hanno già contratto il matrimonio civile. Questo significa che ci si può sposare in chiesa anche dopo aver celebrato il rito in Comune.

Il matrimonio in Comune prevede una cerimonia nuziale più breve rispetto a quella celebrata in chiesa, fatto salvo “lo zampino” (oramai ricorrente !!) del wedding planner.

Il vincolo di unione religiosa non può essere sciolto mediante un procedimento di divorzio come per il matrimonio civile: infatti, nel primo caso il legame è stato benedetto da Dio e reso indissolubile legando gli sposi per tutta la vita.

Nonostante ciò, in alcune circostanze è possibile ottenere il riconoscimento di nullità dalla Sacra Rota (non si tratta di ’annullamento’, ma è la dichiarazione che in realtà il matrimonio, per una serie di motivazioni definite dal diritto canonico, non è mai stato valido).

Il matrimonio civile conferisce al matrimonio valore legale, a differenza del matrimonio religioso, e rappresenta oggi l’unica scelta possibile per coloro che, dopo un matrimonio religioso, abbiano scelto di divorziare.

Se per il diritto canonico il matrimonio è un sacramento, per quello civile è meramente una manifestazione di volontà. In linea generale, è questa la differenza tra matrimonio civile e religioso, ma anche in Italia esiste come in America la possibilità di sposarsi nella location del matrimonio.

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